PRESENTAZIONE
L'intensa attività legislativa nazionale ed internazionale che, negli ultimi anni, ha interessato il mondo dello sport fa nascere l’esigenza di fornire un quadro di riferimento della normativa applicabile e dei principali orientamenti giurisprudenziali in materia.
Chiunque si occupi di sport sia a livello professionistico che dilettantistico deve, infatti, fare i conti con una copiosa produzione giuridica e giurisprudenziale difficilmente rintracciabile perché priva di un'organizzazione sistematica.
Diritto-Sport, quindi, nasce per fornire agli utenti uno strumento per orientarsi nell’ambito della complessa disciplina del Diritto sportivo, mediante la diffusione di documenti, approfondimenti, normative e giurisprudenza inerenti questa branca del diritto.
IN EVIDENZA
Sono spese di rappresentanza quelle da cui non risulta dimostrato un reale beneficio economico.
È quanto ha deciso la Cassazione con l'ord. 3334 del 5 marzo scorso. La Suprema Corte, confermando un proprio orientamento favorevole all'Amministrazione Finanziaria, ha ritenuto che, nel caso di specie, le spese di sponsorizzazione di un pilota professionista attraverso l’apposizione della scritta pubblicitaria recante il nome della ditta sulla vettura sono idonee ad accrescere il prestigio dell’impresa più che ad ottenerne un reale beneficio economico con la conseguenza di essere considerate spese di rappresentanza (con la relativa deducibilità limitata).
L'ordinanza ha accolto il ricorso proposto dall'AdE avverso una sentenza d'appello della CTR Emilia Romagna che, nel rigettare il gravame dalla stessa proposto, aveva confermato l’annullamento degli atti di accertamento di maggior reddito Iva, Ires e Irap, relativi all'anno 2004, impugnati dalla ditta accertata.
Nel merito, i giudici d'appello avevano ritenuto che i costi sostenuti dalla contribuente per la sponsorizzazione sopra rappresentata fossero spese di pubblicità che fruivano della relativa detrazione fiscale prevista e non della detrazione minore prevista nel caso di spese di rappresentanza.
L’Amministrazione, ricorrendo in Cassazione, eccepiva l’erroneità di questa interpretazione emessa, a suo dire, in violazione dell’articolo 108, comma 2, secondo periodo, del Tuir, nel testo vigente ratione temporis (articolo 74, comma 2, del vecchio Tuir). La S.C. accogliendo il ricorso ha sostenuto, anche sulla scorta di precedenti pronunce dello stesso segno, che “…costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta”.
Per distinguere le due tipologie occorre valutare “ la diversità, anche strategica, degli obiettivi che, per le spese di rappresentanza, può farsi coincidere con la crescita d’immagine ed il maggior prestigio nonché con il potenziamento delle possibilità di sviluppo della società; laddove, per le spese di pubblicità o propaganda, di regola, consiste in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale, normalmente, concernente la produzione realizzata in un determinato contesto”.
Secondo la S.C., nel caso di specie, la ditta accertata, operante nel settore degli imballaggi, non ha provato il “ritorno commerciale” derivante dalla sponsorizzazione né ha fornito una spiegazione su “…quale potesse essere la concreta finalità d’incremento commerciale, concernente la produzione di impiantistica per imballaggi, nel contesto delle corse automobilistiche”.
Ciò detto secondo i Giudici di piazza Cavour le spese sostenute per la sponsorizzazione dalla ditta accertata - idonee al più ad accrescere il prestigio dell’impresa, che a incrementarne la vendita dei prodotti – vanno considerate spese di rappresentanza, deducibili nei limiti di cui al richiamato articolo 108 del Tuir, vigente ratione temporis.
IN EVIDENZA
Regione Puglia: Nuove "Linee Guida sulla programmazione dello sport per Tutti"- Scadenze 31.05.2012
Con delibera della Giunta Regionale n. 724 dell'11.04.2012 sono state approvate le nuove “Linee guida sulla programmazione dello sport per tutti” per l’attribuzione dei contributi regionali, previsti dalla L. R. 33/2006.
Le nuove disposizioni presentano un rinnovato iter burocratico per l’attribuzione dei contributi regionali previsti dalla L. R. 33/2006, finalizzato a rimuovere le criticità emerse dall'applicazione delle vecchie Linee Guida.
Tra le modifiche si segnalano i progetti destinati alle c.d. “fasce deboli della” popolazione che dovranno essere supportati da specifici programmi educativi e realizzati da operatori qualificati nei diversi settori di intervento e appartenenti a organizzazioni sportive. Limitatamente all’anno 2012, le istanze di concessione di contributo dovranno essere inoltrate entro il 31 maggio. Modifiche sostanziali sono state introdotte anche nel meccanismo di valutazione delle domande.
Il “Servizio Buoni Sport” destinato ai Comuni, limitatamente all’anno 2012 ed in via sperimentale, sarà ricompreso nel finanziamento per le “Attività sportive dilettantistiche – Progetti per lo sviluppo del ruolo socio-educativo della pratica sportiva (art. 11, comma 1, lettera a della L.R. 33/2006) e, pertanto, i Comuni non dovranno presentare istanza di contributo.
Quanto alle richieste di contributi per l’organizzazione di manifestazioni sportive di carattere nazionale ed internazionale, sempre limitatamente all’anno 2012, dovranno essere inoltrare entro il 31 maggio 2012.
Le istanze per i contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili, dovranno essere inviate entro il 30 giugno di ogni anno.
Nelle nuove linee guida si precisa che non verranno prese in considerazione le istanze già presentate per l'anno 2012 ai sensi della lettera D) dell'allegato alla DGR 1064 del 25.06.08 e che le richieste per l'anno 2012 formulate ai sensi della lettera C dell'allegato alla DGR 1064 del 25.06.08, per essere accolte, devono essere adeguate alle prescrizioni delle nuove linee guida.
Le domande verranno valutate da una commissione nominata dalla Giunta Regionale in base a dettagliati requisiti indicati nelle Linee Guida. La commissione avrà anche il compito di verificare la concreta e conforme realizzazione dei progetti approvati, revocando, in difetto, il contributo assegnato. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito istituzionale della Regione Puglia